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Codice deontologico

Il Bach Centre si impegna a rispettare e a mantenere il lavoro del dr. Bach in tutta la sua purezza. Si impegna, inoltre, a conservare la semplicità, la completezza e la continuità del suo metodo oltre che a promuovere il suo messaggio di auto-guarigione.

In quest’ottica, tutti i consulenti certificati da questo ente, Bach Foundation Registered Practitoner, aderiscono al seguente Codice deontologico (Code of Practice) e si assumono le stesse responsabilità assunte dal Bach Centre.

Scarica qui la versione PDF  Codice deontologico

1 Linee generali

1.1  Il metodo di cura del dr. Bach (da qui in poi indicato come il ‘Metodo’) è composto da 38 rimedi floreali di semplice selezione ed uso e di facile comprensione, atti ad aiutare se stessi o ad iniziare un percorso di auto-scoperta.

1.2  Il Bach Centre (il Centro) ha l’ obiettivo di mantenere la purezza, la semplicità, l’originalità e l’integrità del Metodo e di includere nel Bach Foundation International Register of Practitioners (il Registro) tutti quei practitioner idonei che ne sostengono gli obiettivi.

1.3  Questo Codice deontologico (il Codice) indica i termini e le condizioni di inserimento a Registro e stabilisce gli standard di pratica professionale per i practitioner iscritti in tutto il mondo.

1.4  Il Centro si riserva il diritto di emendare il Codice, a sua propria discrezione, in conformità a cambiamenti di ordine professionale, legale o di regolamentazione.

1.5  I practitioner iscritti al Registro sono soggetti alle leggi del proprio Paese. Resta quindi inteso che qualunque clausola di questo Codice in disaccordo con tali leggi, risulta automaticamente nulla.

 

2 Iscrizione

2.1  Chiunque abbia completato con successo un programma di studio e valutazione di livello 3 approvato ha diritto di richiedere l’iscrizione al Registro del Centro.

2.2  Il diritto di iscrizione è soggetto alla conferma scritta da parte del practitioner di impegnarsi a rispettare i termini e le condizioni poste dal Codice.

2.3  La decisione di accettare o negare l’iscrizione è a completa discrezione del Centro.

2.4  Il Centro rilascerà ai practitioner iscritti un Certificato di Iscrizione (il “Certificato”) a conferma dell’avvenuto inserimento a Registro. Tuttavia, l’iscrizione e il Certificato non costituiscono alcuna qualifica professionale, laurea, diploma o licenza di abilitazione alla professione medica o a qualsiasi altro tipo di “aiuto” professionale che richieda una licenza specifica né danno diritto a praticare qualsivoglia aspetto della professione che richieda tale licenza.

2.5  Il Centro farà tutto il possibile per sostenere l’ attività e gli obiettivi dei practitioner iscritti ed opererà come punto di riferimento per informazioni e consigli sul Metodo e su altri aspetti della pratica professionale del practitioner.

2.6  Il Centro farà tutto il possibile per mettere in contatto clienti e practitioner oltre che informare il pubblico sui servizi offerti dai practitioner iscritti.

2.7  Tutti i practitioner verranno considerati disponibili ad accogliere i clienti inviati dal Centro, salvo diversamente specificato dal practitioner stesso. I practitioner specializzati nella cura degli animali verranno inseriti in un elenco separato all’interno del Registro stesso e il Centro, al momento di indirizzare la clientela e qualora lo ritenga opportuno, darà priorità ai nominativi di questo elenco.

2.8  I practitioner iscritti hanno l’ obbligo di  rinnovare l’iscrizione ogni anno provvedendo al pagamento di una quota di iscrizione, quando notificato dal Centro o dai suoi rappresentanti. Il mancato rinnovo autorizzerà il Centro a rimuovere il nominativo dal Registro. Tuttavia, i practitioner che sospendono l’ esercizio dell’ attività e che hanno raggiunto i 65 anni e oltre di età possono venire esonerati dal pagamento delle future quote di iscrizione previa richiesta scritta al Centro.

2.9  Il Centro si riserva il diritto di cancellare o sospendere l’iscrizione oppure di negarne il rinnovo senza preavviso, se ha motivo di credere che sia stato violato il Codice in una qualunque delle sue parti.

 

3 Clientela

3.1  Il practitioner dovrà sempre agire da coordinatore e guida e dovrà mirare ad aiutare i propri clienti ad imparare il Metodo in modo che lo possano usare da soli e senza aiuto, per se stessi e per la propria famiglia.

3.2  Il practitioner dovrà lasciare che il processo di guarigione proceda secondo il ritmo personale di ciascun cliente, affinché ognuno possa acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza dei propri stati emotivi.

3.3  Il practitioner dovrà assicurarsi che i colloqui si svolgano in un clima di assoluta sicurezza e riservatezza.

3.4  Il practitioner dovrà fissare e mantenere dei limiti ben definiti nel rapporto cliente/consulente o in qualsiasi altro tipo di rapporto informandone preventivamente il cliente.

3.5  Il practitioner dovrà mostrare sensibilità e rispettare i problemi, le necessità e gli stati d’animo dei propri clienti così come la loro provenienza culturale e religiosa.

3.6  Il practitioner dovrà rendere noto ai clienti che sono essi stessi responsabili del proprio benessere in ogni momento.

3.7  Il practitioner dovrà essere consapevole dell’impatto negativo che il proprio comportamento o i propri stati d’animo potrebbero avere sui clienti, pertanto dovrà utilizzare il Metodo per se stesso e prendere tutte le necessarie precauzioni affinché ciò non avvenga.

3.8  Il practitioner non dovrà approfittare dei clienti né dal punto di vista sessuale o emotivo né in qualsiasi altro modo.

 

4 Esercizio della professione

4.1  Il practitioner dovrà sempre esercitare la propria professione mantenendo i più alti standard etici e professionali. In questo senso, si richiede di prestare particolare attenzione alle direttive e alle altre informazioni fornite di tanto in tanto dal Centro attraverso il Practitioner Bulletin e altre pubblicazioni approvate, il sito web e il forum del Centro.

4.2  Il practitioner sarà sempre consapevole e responsabile della propria incolumità e prenderà le misure necessarie affinché questa non venga mai compromessa.

4.3  Laddove un cliente abbia chiesto di venire aiutato con il Metodo, il practitioner non cercherà di offrire altri tipi di trattamento al posto del Metodo, ma, se ritenuto opportuno, potrà suggerirne altri in aggiunta.

4.4  Durante i colloqui con i clienti, il practitioner dovrà limitarsi a commentare e a selezionare i rimedi per gli stati emotivi e secondo i tipi di personalità, senza cercare di fare diagnosi o trattare alcun tipo di malattia fisica o mentale.

4.5  Il practitioner dovrà rifiutarsi di trattare i casi che esulano dalla sua competenza o capacità e indirizzerà tali persone da professionisti con competenze specifiche di tipo medico o veterinario o altro genere di specializzazione o ad enti professionali.

4.6  I termini di pagamento, cancellazione e grado di riservatezza offerti verranno stabiliti e discussi prima dell’inizio del primo colloquio.

4.7  Successivi cambiamenti riguardanti il punto 4.6 dovranno essere comunicati alla clientela in anticipo rispetto all’entrata in vigore degli stessi.

4.8  In rispetto alle idee e alla generosità del dr. Bach, le tariffe per il colloquio verranno mantenute eque e ragionevoli.

 

5 Integrità del Metodo

5.1  Il practitioner dovrà sottolineare le caratteristiche di purezza, semplicità, originalità e integrità del Metodo in tutto ciò che dirà o farà.

5.2  Nel suo lavoro con i 38 rimedi, il practitioner dovrà sempre e soltanto usare i semplici metodi di selezione e consulenza descritti dal dr. Bach nel suo libro ‘The Twelve Healers and Other Remedies’ (I dodici guaritori ed altri rimedi ) e non dovrà consigliare, usare o fare riferimento a nessun altro metodo, materiale o strumento di selezione.

5.3  Il practitioner che sceglie di utilizzare altri tipi di approccio alla cura o allo sviluppo personale, dovrà far sì che essi non influiscano sulla presentazione e sull’utilizzo del Metodo come completa modalità di trattamento in se stessa.

 

6 Pubblicità dei servizi

6.1 Annunci e inserzioni pubblicitarie fatte dal practitioner stesso o con il suo esplicito accordo dovranno evitare affermazioni false, fraudolente, fuorvianti, ingannevoli, illegali o sleali che includano, ma non si limitino a:
6.1.1 Affermazioni contrarie al Codice;
6.1.2 Affermazioni che sottintendano abilità particolari o straordinarie;
6.1.3 Affermazioni che stabiliscano paragoni con i servizi offerti da altri practitioner;
6.1.4 False dichiarazioni dirette o indirette attraverso sensazionalismo, esagerazione o superficialità;
6.1.5 Affermazioni intese a o verosimilmente capaci di creare false o ingiustificate aspettative;
6.1.6 Affermazioni che desiderino o pretendano di diagnosticare o prescrivere cure per condizioni o sintomi specifici della sfera medica, psichiatrica o veterinaria.

6.2  Un practitioner attualmente iscritto al Registro può presentarsi al pubblico come:

6.2.1  ‘Bach Foundation Registered Practitioner’ (Consulente certificato Bach Foundation) qualora abbia ricevuto un training specialistico approvato o concordato dal Bach Centre finalizzato a condurre consulenze per persone.
6.2.2 ‘Bach Foundation Registered Animal Practitioner’ (Consulente certificato Bach Foundation per animali) qualora abbia ricevuto un training specialistico approvato o concordato dal Bach Centre finalizzato a condurre consulenze per animali.

6.3  I practitioner attualmente iscritti al Registro del Bach Centre possono utilizzare un acronimo dopo il proprio nome a indicazione di tale titolo:
6.3.1  I ‘Bach Foundation Registered Practitioner’ possono utilizzare l’ acronimo ‘BFRP’
6.3.2  I ‘Bach Foundation Registered Animal Practitioner’ possono utilizzare l’ acronimo ‘BFRAP’

6.4  I practitioner attualmente iscritti al Registro del Bach Centre possono includere il logo Bach Foundation del Bach Centre con la casa e la scritta, come da intestazione del presente documento, su manifesti, volantini, bollettini informativi, carta intestata, biglietti da visita, siti web o altro materiale stampato o pubblicato emesso o commissionato in relazione al proprio lavoro come practitioner del Metodo.

6.5  Il practitioner non ha facoltà di usare o di permettere l’uso del logo Bach Foundation o del proprio titolo di BFRP o BFRAP  in alcun modo che induca a pensare che il Centro abbia approvato, autorizzato o convalidato qualsiasi altra modalità di trattamento offerta dal practitioner stesso.

6.6  Il practitioner non ha facoltà di usare o di permettere l’uso del logo Bach Foundation o del proprio titolo di BFRP o di BFRAP in alcun modo che induca a pensare che il Centro abbia approvato, autorizzato o convalidato qualsiasi attività d’insegnamento intrapresa dal practitioner ad eccezione di quelle attività approvate esplicitamente e per iscritto dal Centro.

6.7  Il practitioner non ha facoltà di usare o di permettere l’uso del logo Bach Foundation su nessun certificato emesso a seguito di corsi di formazione salvo che ne abbia espressamente ricevuto il permesso scritto del Centro.

 

7 Reclami

7.1  È compito del Centro indagare su infrazioni al Codice e su reclami ricevuti da clienti, practitioner o altre persone.

7.2  Il practitioner si impegna ad informare i clienti dell’esistenza di una procedura di reclamo del Centro qualora sia appropriato o ragionevole. (I punti trattati in questa sezione forniscono un quadro generale della procedura. La copia scritta della procedura completa  può essere ottenuta previa richiesta al Centro).

7.3  A ricevimento di prove di mancato rispetto al Codice, oppure di reclamo scritto o registrato su audio-cassetta, relativo alla condotta o alle azioni di un practitioner, il Centro nominerà un perito (il “Perito”) che esaminerà il reclamo. Il Perito accuserà ricevuta del reclamo per iscritto e invierà comunicazione scritta del reclamo o della notifica di mancato rispetto del Codice al practitioner, invitandolo a rispondere entro un periodo di tempo indicato dal Perito stesso.

7.4  A ricevimento di risposta dal practitioner, il Perito raccoglierà tutte le informazioni aggiuntive o le prove che riterrà necessarie, incluse ulteriori dichiarazioni del reclamante e del practitioner.

7.5  A completamento dell’esame del caso, il Perito potrà intraprendere una o più delle seguenti azioni per risolvere il contenzioso:
7.5.1 Respingere il reclamo o l’infrazione contestata;
7.5.2 Richiedere che il practitioner intraprenda un ulteriore percorso di formazione;
7.5.3 Richiedere che il practitioner risarcisca il reclamante per un importo non superiore al costo dei colloqui fatti;
7.5.4 Raccomandare la sospensione o la revoca dell’iscrizione del practitioner;
7.5.5 Intraprendere qualsiasi altra azione appropriata e coerente con il Codice.

7.6  Il Perito invierà una copia scritta della decisione presa e le relative ragioni. Il Perito fisserà un periodo di 30 giorni durante il quale il practitioner e il reclamante potranno fare ricorso al Centro per contestare tale decisione. In assenza di ricorso entro la data stabilita, non verranno svolte ulteriori indagini. Nel caso in cui il practitioner non agisca in conformità alle istruzioni fornite dal Perito il suo nome verrà immediatamente cancellato dal Registro.

7.7  I ricorsi ricevuti entro la data di scadenza verranno presi in esame da uno dei Direttori del Centro che raccoglierà ulteriori informazioni quali comunicazioni scritte del reclamante, del practitioner e del Perito. La decisione del Direttore sarà inappellabile e verrà comunicata per iscritto al Perito, al reclamante e al practitioner. Nel caso in cui il practitioner non agisca in conformità alle istruzioni fornite dal Direttore il suo nome verrà immediatamente cancellato dal Registro.

7.8  I termini di questo codice non influiscono sui vigenti diritti di legge di cui godono sia il practitioner che il reclamante nel proprio paese.

 

8 Aspetti Legali

8.1  Il practitioner, nello svolgimento della sua professione, si assume la piena responsabilità delle proprie opere, azioni, procedure e omissioni, incluso qualsiasi danno risultante dalla preparazione della bottiglietta del trattamento.

8.2  Il practitioner, nell’accettare il Codice, acconsente a risarcire il Centro, i suoi dirigenti, agenti e rappresentanti per ogni danno o perdita da loro subiti per sua negligenza o imperizia.

8.3  Il practitioner si assume la responsabilità di agire in conformità alle norme di legge vigenti nel Paese, stato o regione in cui esercita la propria professione e di garantire un’ adeguata copertura assicurativa a propria protezione personale e professionale.

8.4  Il Certificato, il distintivo e tutti gli altri oggetti, incluse le cartelle per computer, forniti dal Centro come supporto all’attività di practitioner, rimangono comunque proprietà del Centro e, su richiesta dello stesso, devono essere immediatamente restituiti.

8.5  Le lettere ‘BFRP’, ‘BFRAP’ e il logo Bach Foundation con la casa sono marchi o marchi depositati o proprietà del Centro soggetti a copyright e possono venire usati solamente dai practitioner iscritti al Registro.

8.6  Il permesso relativo all’ uso del logo Bach Foundation, degli acronimi ‘BFRP’ e ‘BFRAP’ e dei titoli ‘Bach Foundation Registered Practitioner’ e ‘Bach Foundation Registered Animal Practitioner’ accordato dal presente Codice è ad assoluta discrezione del Centro e può venire dallo stesso revocato in qualsiasi momento.

8.7  Il presente documento, così come il Certificato e qualsiasi altro permesso o materiale fornito ai practitioner non costituiscono né una licenza associativa né una joint venture né un qualsiasi tipo di associazione con o del Centro o con qualunque altra organizzazione o persona.